Spiagge

Concessioni demaniali, il TAR respinge i ricorsi presentati

Riconosce la legittimità dell’operato dell’Amministrazione Comunale

Concessioni demaniali, il TAR respinge i ricorsi presentati

Il Tar del Lazio, sezione staccata di Latina, ha respinto le tre istanze presentate da gruppi di operatori balneari che chiedevano, tra l’altro, l’annullamento previa sospensione dell’efficacia della Determinazione Dirigenziale n. 1160 del 05/06/2026 e dell’avviso pubblico per l’affidamento di n. 86 concessioni di beni demaniali marittimi del litorale di Terracina per finalità turistiche e ricreative. Con le tre ordinanze viene dunque attestata la correttezza e la legittimità dell’operato dell’Amministrazione Comunale, nelle more delle nuove procedure. Come spiegato dal TAR, infatti, è proprio la sospensione richiesta dagli operatori balneari che li avrebbe invece esposti al rischio di un’occupazione abusiva del demanio. Una sospensione che, viene ancora sottolineato dai Giudici Amministrativi, paralizzerebbe l’intera procedura per 86 concessioni, con grave pregiudizio per l’interesse pubblico alla tempestiva assegnazione delle concessioni in tempo per la programmazione della prossima stagione balneare, in un settore in cui la giurisprudenza impone di procedere alle gare senza indugio.
La Determinazione Dirigenziale n. 1160 dispone di procedere all’indizione delle procedure comparative per tutte le concessioni demaniali per finalità turistico ricreative per l’accesso al mercato libero degli operatori economici, e determina l’approvazione dell’avviso pubblico per l’affidamento di n. 86 concessioni di beni demaniali e marittimi del litorale di Terracina per finalità turistiche e ricreative.
Nelle prime due distinte ordinanze con le quali vengono respinti i ricorsi n. 616/2026 e 617/2026 presentati da un gruppo di operatori balneari, da un consorzio e da due società, il TAR rileva che nell’Avviso è presente una griglia analitica di criteri e sub-criteri, e quanto al PUA, è in fase avanzata e conoscibile e la giurisprudenza ammette gare in assenza di PUA definitivo. La gara prevede poi il recesso senza oneri e il Comune ha garantito anche la possibilità di adeguare l’offerta. Quanto alla mancata previsione dell’indennizzo, il TAR ricorda che il Consiglio di Stato ha già chiarito che la mancata adozione del decreto ministeriale non blocca le gare, e comunque il Comune ha attivato la procedura peritale e fissato un tetto massimo. Priva di fumus è, prima facie, la censura con cui si lamenta l’incompetenza della Giunta, concludono le Ordinanze che vedono Presidente Estensore Ines Simona Immacolata Pisano. Con la terza e ultima ordinanza con la quale viene respinto il ricorso n. 641/2026 presentato da un gruppo di operatori balneari, tutti titolari di concessioni demaniali marittime ante 28 dicembre 2009, il TAR spiega che lo stesso Tribunale con sentenze passate in giudicato ha già rigettato i ricorsi proposti e dichiarato legittima la revoca (disposta dal Comune) della proroga automatica al 2033, e che il titolo concessorio non può restare insensibile alla normativa sopravvenuta grazie alla mera estensione della validità temporale con proroghe violative del diritto europeo. Nell’ordinanza si ravvisa poi la carenza di periculum in mora in virtù del fatto che sarebbe la sospensione degli atti impugnati ad esporre i ricorrenti ai paventati rischi di qualificazione “abusiva” dell’occupazione del suolo demaniale incidendo sull’efficacia del quadro regolatorio. Il TAR conclude che in termini di comparazione degli interessi, deve annettersi prevalenza all’interesse pubblico alla legittima e corretta gestione del demanio marittimo, presidiato dagli atti impugnati.