La riforma

Tutela degli animali e legge Brambilla

Parla al Lazio TG l'avvocato Maria Antonietta Cestra

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E’ entrata in vigore il 1° luglio la legge Brambilla per la tutela degli animali. Ne parla al Lazio TG l’avvocato Maria Antonietta Cestra. La riforma interviene significativamente sull’articolo 544-bis del Codice penale, che attualmente punisce con la reclusione da quattro mesi a due anni chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale. La nuova legge innalza la pena a reclusione da sei mesi a tre anni e multa da 5.000 a 30.000 euro.

Particolarmente significativo è l’inasprimento previsto per i casi più gravi: quando il fatto sia commesso adoperando sevizie o prolungando volutamente le sofferenze, la pena sarà della reclusione da uno a quattro anni e della multa da 10.000 a 60.000 euro.

L’articolo 544-ter del Codice penale, che attualmente prevede la reclusione da tre a diciotto mesi o la multa da 5.000 a 30.000 euro, viene modificato per prevedere la reclusione da sei mesi a due anni e la multa da 5.000 a 30.000 euro, non più in alternativa ma cumulativamente.

La riforma dell’articolo 544-quinquies rappresenta uno degli interventi più significativi. La pena per chi promuove, organizza o dirige combattimenti tra animali passa dalla reclusione da uno a tre anni alla reclusione da due a quattro anni, mantenendo la multa da 50.000 a 160.000 euro.

L’articolo 727 del Codice penale sull’abbandono di animali vede aumentare l’importo minimo dell’ammenda da 1.000 a 5.000 euro, mantenendo inalterato il massimo di 10.000 euro.