LE MOTIVAZIONI

L’attentato a Ranucci, per il Tribunale del Riesame “Lavitola ha dato una versione inverosimile”

Il movente resta, secondo i magistrati, la possibile matrice politica

L’attentato a Ranucci, per il Tribunale del Riesame “Lavitola ha dato una versione inverosimile”

Dichiarazioni “contradditorie” e “inverosimili”. Sono queste alcune delle considerazioni alla base delle motivazioni – contenute in un’ordinanza di 31 pagine – che hanno portato i giudici del Tribunale del Riesame a respingere la richiesta di arresti domiciliari presentata dalla difesa di Valter Lavitola, in carcere perché accusato di essere il mandante dell’attentato del 16 ottobre 2025 contro il giornalista Sigfrido Ranucci. La mancata corrispondenza dei fatti rispetto a quanto invece verificato dagli investigatori – secondo i giudici – è data in varie circostanze. La prima è il racconto sulle modalità dell’agguato concordato da Lavitola con il suo factotum Tavares, tuttora latitante in Africa: “Appare del tutto inverosimile che Clesio Tavares abbia di sua iniziativa modificato nel senso indicato le modalità esecutive dell’attentato senza consultare previamente il Lavitola – scrivono i giudici – Ciò proprio in considerazione del rapporto che lega i due indagati più volte ribadito dallo stesso Lavitola di natura quasi filiale, di estrema fiducia reciproca”.

L’altro aspetto che non convince è la versione dell’ex editore – anche questa ritenuta inconsistente – in merito al sopralluogo avvenuto il 15 settembre 2025 davanti alla casa di Ranucci con Tavares: per i magistrati è “smentita dalle risultanze investigative”, che “attestano chiaramente la trasferta effettuata” da entrambi. Per cui “è evidente che il ricorrente si è recato sul posto per mostrare al suo uomo di fiducia il luogo dove doveva essere compiuto l’atto dinamitardo, portandolo presso l’abitazione della persona offesa e fornendogli tutte le istruzioni necessarie”. Ci sono poi le presunte omissioni sul movente dell’attentato, che secondo Lavitola doveva essere funzionale a garantire al Ranucci una rilevante esposizione mediatica ed una maggiore visibilità che si sarebbero potuti trasformare in ampio consenso elettorale; ciò avrebbe garantito anche al Lavitola un posto di rilievo nel panorama politico italiano. I magistrati parlano anche di “gravi modalità dell’azione, indicative di una personalità spregiudicata, con una propensione al delinquere non comune, tenuto conto che il Lavitola incaricava il coindagato di individuare esecutori materiali che, per pochi soldi, si prestavano a compiere il fatto in esame che avrebbe potuto avere conseguenze molto più gravi”.

Inoltre il Tribunale ribadisce il concetto della contestazione dell’aggravante del ‘metodo mafioso’, visto che la deflagrazione dell’ordigno davanti alla casa di Ranucci provocò un forte boato e gravi danneggiamenti: “tali allarmanti modalità dell’azione, all’evidenza, sono già di per sé evocative della forza intimidatrice del metodo mafioso”, scrivono i giudici. Inoltre, aggiungendo che il Clesio Tavares è ancora latitante, “appare più che probabile e concreto il pericolo che il predetto possa cercare di influenzare le dichiarazioni del coindagato”. Infine viene ancora sottolineato che Lavitola “cercava di depistare le indagini, anche avvicinando il giornalista Autieri che tentava di convincere ad effettuare indagini sulla cosiddetta ‘pista israeliana’”. Così come resta quindi il “pericolo di fuga”.