Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso presentato dalla società Vetor Srl, che da anni esercita collegamenti marittimi con i propri aliscafi tra le isole Pontine e la terraferma in regime di libera concorrenza nella stagione estiva.
La società lamentava: “l’inclusione della tratta Anzio-Ponza con unità veloci nel servizio pubblico soggetto a contributo, posto che la scelta di imporre obblighi di servizio pubblico doveva basarsi sull’accertamento che i servizi in regime di mercato fossero insufficienti”; “la mancanza di un’istruttoria ‘severa’” a supporto della scelta di affidare il servizio in un lotto unico e complessivo che risulterebbe anche “in contrasto con il principio del favor per la suddivisione in lotti, al fine di garantire l’effettiva partecipazione di piccole e medie imprese”.
In più deduceva la decisione d’imporre obblighi di servizio su tratte coperte dal mercato e di assegnare i contributi compensativi ad un solo operatore, anziché riconoscerli orizzontalmente a tutti gli armatori interessati “sarebbe stata assunta prima che venisse effettuata la doverosa attività istruttoria e in assenza di essa”.
La delibera regionale
La delibera con la quale la Giunta regionale del Lazio a inizio dicembre 2024 ha stabilito i nuovi indirizzi esecutivi per l’affidamento in concessione del “servizio pubblico di Trasporto marittimo di passeggeri, veicoli e merci con e tra le isole di Ponza e Ventotene”, individuando come servizi di interesse regionale, tra gli altri, la linea Anzio-Ponza (con unità veloci), è “esente da vizi logici di difetto di motivazione o di istruttoria”.
Il parere del Tar
Secondo il Tar, “il provvedimento di indirizzo appare esente da vizi logici di difetto di motivazione o di istruttoria nella misura in cui rinvia a successivi atti applicativi, i quali dovranno motivare in modo stringente l’inclusione della tratta Anzio-Ponza a unità veloci, verificando l’esistenza di servizi in regime di libera concorrenza nel periodo estivo, dovendo l’Amministrazione valutare forme meno distorsive della concorrenza e dimostrare – mediante apposita relazione sul punto – l’insufficienza del servizio rispetto a standard che, se raggiunti, renderebbero legittima l’imposizione dell’Osp con contratto di servizio”.