La sentenza

Collegamenti con le isole pontine, il Tar respinge il ricorso della Vetor

Secondo il tribunale, "il provvedimento di indirizzo appare esente da vizi logici di difetto di motivazione o di istruttoria

Collegamenti con le isole pontine, il Tar respinge il ricorso della Vetor

Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso presentato dalla società Vetor Srl, che da anni esercita collegamenti marittimi con i propri aliscafi tra le isole Pontine e la terraferma in regime di libera concorrenza nella stagione estiva.

La società lamentava: “l’inclusione della tratta Anzio-Ponza con unità veloci nel servizio pubblico soggetto a contributo, posto che la scelta di imporre obblighi di servizio pubblico doveva basarsi sull’accertamento che i servizi in regime di mercato fossero insufficienti”; “la mancanza di un’istruttoria ‘severa’” a supporto della scelta di affidare il servizio in un lotto unico e complessivo che risulterebbe anche “in contrasto con il principio del favor per la suddivisione in lotti, al fine di garantire l’effettiva partecipazione di piccole e medie imprese”.

In più deduceva la decisione d’imporre obblighi di servizio su tratte coperte dal mercato e di assegnare i contributi compensativi ad un solo operatore, anziché riconoscerli orizzontalmente a tutti gli armatori interessati “sarebbe stata assunta prima che venisse effettuata la doverosa attività istruttoria e in assenza di essa”.

La delibera regionale

La delibera con la quale la Giunta regionale del Lazio a inizio dicembre 2024 ha stabilito i nuovi indirizzi esecutivi per l’affidamento in concessione del “servizio pubblico di Trasporto marittimo di passeggeri, veicoli e merci con e tra le isole di Ponza e Ventotene”, individuando come servizi di interesse regionale, tra gli altri, la linea Anzio-Ponza (con unità veloci), è “esente da vizi logici di difetto di motivazione o di istruttoria”.

Il parere del Tar

Secondo il Tar, “il provvedimento di indirizzo appare esente da vizi logici di difetto di motivazione o di istruttoria nella misura in cui rinvia a successivi atti applicativi, i quali dovranno motivare in modo stringente l’inclusione della tratta Anzio-Ponza a unità veloci, verificando l’esistenza di servizi in regime di libera concorrenza nel periodo estivo, dovendo l’Amministrazione valutare forme meno distorsive della concorrenza e dimostrare – mediante apposita relazione sul punto – l’insufficienza del servizio rispetto a standard che, se raggiunti, renderebbero legittima l’imposizione dell’Osp con contratto di servizio”.