Le disposizioni

Nuove norme per feste parrocchiali e patronali dell’Arcivescovo Marcianò

Un atto necessario per regolamentare i rapporti tra Comitati e parroci in maniera uniforme e rendere trasparenti le attività

Nuove norme per feste parrocchiali e patronali dell’Arcivescovo Marcianò

Santo Marcianò, arcivescovo di Anagni-Alatri e Frosinone-Veroli-Ferentino, ha emanato una serie di norme, valide per entrambe le diocesi, per i comitati delle feste patronali e delle feste ad esse equiparate. Le norme, come viene detto in premessa, nascono dal fatto che, nelle diverse parrocchie delle due diocesi, la prassi relativa alla costituzione dei Comitati per le feste patronali e per le feste ad esse equiparate e ai rapporti tra i medesimi Comitati e i parroci non risulta uniforme e presenta, in taluni casi, criticità di carattere pastorale, amministrativo e organizzativo. Vediamo alcuni punti salienti di questo documento, con l’ulteriore premessa, si dice nelle norme iniziali, che «la festa patronale è un evento essenzialmente religioso mediante il quale la comunità ecclesiale rende culto a Dio, venera la Beata Vergine Maria e i Santi, manifestando pubblicamente la propria fede».

RESPONSABILITA’ PASTORALE – La festa patronale, in quanto espressione della comunità ecclesiale, è promossa e organizzata sotto la guida del Parroco, che ne rimane il responsabile dinanzi all’Ordinario diocesano, anche nel caso in cui le spese siano sostenute, mediante apposite convenzioni, da enti o organizzazioni civili.

IL COMITATO – E’ costituito dal Parroco, sentito il Consiglio Pastorale Parrocchiale e il Consiglio parrocchiale per gli affari economici. I membri devono essere fedeli di comprovata condotta cristiana, attivamente inseriti nella vita parrocchiale e stimati per l’integrità morale. Sono esclusi coloro che presentino comportamenti delinquenziali o risultino pubblicamente appartenenti ad associazioni mafiose-malavitose, gli appartenenti ad associazioni o organizzazioni apertamente contrarie alla Chiesa cattolica e coloro che sono incorsi in qualche pena ecclesiastica o hanno rinunciato alla fede cattolica con atto formale, salvo che abbiano dato segni evidenti e pubblicamente riconosciuti di conversione. I membri non devono avere interessi personali o economici nelle attività del Comitato e prestano la loro collaborazione a titolo gratuito. Non possono far parte del Comitato persone titolari di incarichi politici o amministrativi civili di qualsiasi specie e a qualsiasi titolo.

GESTIONE ECONOMICA E RACCOLTA FONDI – Tutte le offerte, sponsorizzazioni e contributi destinati alla festa devono essere destinati esclusivamente alla festa patronale o parrocchiale e registrati in modo chiaro e trasparente. Ogni tipo di raccolta di fondi, sia pubblica che privata (questue – sponsorizzazioni etc.), richiede l’autorizzazione scritta della Curia. E’ fatto espresso divieto di raccogliere offerte o contributi per la festa patronale nel corso delle azioni liturgiche e delle processioni. Al di fuori delle azioni liturgiche è possibile raccogliere offerte o contributi purché siano allestiti appositi spazi atti. Non è consentito a persone private o a gruppi non autorizzati raccogliere, di propria iniziativa, denaro o beni destinati alla festa patronale.

PROGRAMMA RELIGIOSO E PROCESSIONI – Il programma religioso della festa, in tutte le sue parti, è predisposto dal Parroco, sentito il Consiglio Pastorale Parrocchiale o dal Rettore. La festa sia preceduta da congruo tempo di preparazione spirituale (novena, triduo, catechesi, celebrazioni liturgiche e momenti comunitari). Le iniziative civili devono essere subordinate alla dimensione religiosa e non oscurarne il significato. Il percorso processionale è stabilito dal Parroco o dal Rettore, assieme al Consiglio Pastorale Parrocchiale e comunicato alla Curia Vescovile e alle Autorità competenti.

AUTORIZZAZIONI – Il programma definitivo dei festeggiamenti religiosi e civili, compresi i manifesti e ogni pubblicazione relativa alla festa, deve ottenere, dopo aver sentito il parere dell’Ufficio Liturgico Diocesano e dell’Ufficio Amministrativo Diocesani, il nulla osta della Curia, rilasciato dal Vicario Generale e vidimato dalla Cancelleria Vescovile, di norma almeno 60 giorni prima della data della festa.